Statuto


Premessa – Il presente Statuto, deliberato dall’Assemblea dei Soci del Circolo Allianz il 4/4/2022, sostituisce il precedente del 18/10/2007.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il Circolo di Milano del Gruppo Allianz si configura giuridicamente come Associazione di fatto.

Art. 2 – La Sede Sociale del Circolo Allianz è in Largo Domodossola n.3 a Milano.

Art. 3 – Il Circolo Allianz è apolitico e non persegue finalità di lucro. Esso ha lo scopo di offrire alla categoria rappresentata dai Dipendenti delle Aziende del Gruppo, dai suoi ex- Dipendenti in quiescenza (da qui in poi denominati “Soci Ordinari”) e dai loro familiari (da qui in poi denominati “Soci Familiari”), la possibilità di usufruire di iniziative di promozione sociale, educative, culturali, artistiche, ricreative ed assistenziali in genere, rimanendo assolutamente estraneo ad associazioni politiche, parapolitiche, sindacali e religiose. Promuove, quindi, le iniziative suggerite dai Soci per l’attuazione degli scopi predetti.

Art. 4 – I Soci del Circolo Allianz sono Ordinari e Familiari.

a) Sono Soci Ordinari i Dipendenti delle Aziende del Gruppo inquadrati nell’organico delle stesse nonché gli ex-Dipendenti in quiescenza, alle condizioni e con le modalità previste all’Art. 5.

b) Sono Soci Familiari i familiari dei Soci Ordinari (coniuge, convivente more uxorio, genitori; figli, fratelli, sorelle e loro coniugi) alle condizioni e con le modalità previste all’Art. 6.

Art. 5 – Possono iscriversi al Circolo Allianz in qualità di Soci Ordinari tutti i Dipendenti ed ex-Dipendenti in quiescenza delle Aziende del Gruppo che avanzino specifica domanda in carta libera alla Segreteria dei Circolo e versino il relativo contributo associativo.

Art. 6 – I Soci Ordinari possono iscrivere al Circolo i familiari di cui all’Art. 4 in qualità di Soci Familiari, avanzando domanda in carta libera e versando per ciascuno di essi il contributo associativo, eccezion fatta per i minorenni, per i quali il contributo associativo non è dovuto fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 7 – Il contributo associativo versato da ciascun associato è destinato a sorreggere le iniziative del Circolo, non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile a terzi. I contributi associativi al Circolo Allianz sono annui, con termine coincidente con la fine dell’anno solare in corso; un’eventuale interruzione del rapporto associativo durante l’anno non darà diritto ad alcun parziale rimborso, così come l’iscrizione ad anno avanzato richiederà comunque il versamento dell’intero contributo associativo annuale.

Art. 8 – Tutti i Soci – Ordinari e Familiari – hanno diritto di frequentare i locali della Sede del Circolo loro riservati e di beneficiare in eguale maniera delle opportunità offerte dal Circolo stesso. Tutti i Soci maggiorenni partecipano alla gestione del Circolo esercitando il loro diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e nelle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Art. 9 – La candidatura a membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Comitato Elettorale è riservata ai Soci maggiorenni.

Art. 10 – Nel caso di infrazioni da parte dei Soci alle regole sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, nonché di insofferenza alle comuni regole dell’educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà infliggere le seguenti sanzioni:

a) richiamo semplice verbale

b) ammonizione grave scritta

c) sospensione dal Circolo per un periodo variabile da uno a sei mesi

d) espulsione dal Circolo.

Art. 11 – La qualità di Socio Ordinario e Socio Familiare acquisita all’atto dell’iscrizione si perde per:

a) dimissioni, da far pervenire per lettera alla Segreteria del Circolo entro il mese di dicembre

b) indegnità, in seguito a fatti, atti o comportamenti che contrastino con la morale comune nonché con gli scopi peculiari del Circolo

c) cessata appartenenza del Socio Ordinario al Personale del Gruppo per dimissioni o licenziamento, fatto ovviamente salvo quanto specificato in tema di quiescenza all’Art. 5; nel caso di dimissioni o licenziamento, anche i suoi Familiari Soci perdono la qualità di associati.

d) mancato versamento del contributo associativo entro il mese di gennaio

TITOLO SECONDO – ORGANI SOCIALI E PATRIMONIO

Organi Sociali

Art. 12 – Gli Organi Direttivi, Amministrativi, di controllo e coordinamento del Circolo Allianz sono:

a) l’Assemblea dei Soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) il Vicepresidente

e) il Segretario

f) l’Economo Cassiere

g) il Collegio dei Sindaci

Capo Primo

L’Assemblea dei Soci: Ordinaria e Straordinaria

Art. 13 – L’Assemblea dei Soci, organo sovrano e deliberante del Circolo, può essere:

a) Ordinaria

b) Straordinaria

Ad esse hanno diritto di partecipare tutti i Soci che risultino iscritti al Circolo almeno tre mesi prima della convocazione, e siano in regola con il pagamento del contributo associativo. Esercitano il diritto al voto tutti coloro che tra essi siano maggiorenni. Ad ogni Socio spetta un solo voto ai sensi dell’Art. 2532, 2° Comma del Codice civile.

Art. 14 – L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per discutere ed approvare il rendiconto economico-finanziario, che deve essere redatto annualmente e che viene esposto in evidenza presso la Sede del Circolo per i quindici giorni che la precedono e per i quindici giorni che la seguono.

Art. 15 – L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo:

a) ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario

b) su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci

c) in occasione delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Sindaci,

– per ascoltare la relazione di fine mandato del Consiglio uscente da parte del suo Presidente

– per costituire il Comitato Elettorale che dovrà procedere alle operazioni elettorali

– per deliberare le modalità di voto, cui il Comitato Elettorale stesso dovrà attenersi

d) per deliberare sulle modifiche allo Statuto del Circolo proposte dal Consiglio Direttivo

e) in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo

f) in caso di scioglimento del Circolo

Art. 16 – Le Assemblee sono valide in prima convocazione se presenti almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 17 – La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata, a pena di nullità, mediante avviso affisso all’Albo della Sede Sociale del Circolo.
Gli avvisi dovranno specificare la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno in discussione. L’annuncio di convocazione dell’Assemblea dovrà essere dato almeno dieci giorni prima della data fissata.

I Soci presenti all’Assemblea ne eleggono il Presidente. Il Presidente dell’Assemblea ne presiede e dirige i lavori, e resta in carica fino a quando i lavori medesimi saranno portati a conclusione.

Segretario dell’Assemblea è il Segretario del Circolo e, in caso di sua assenza, l’ufficio di Segretario sarà assunto da uno dei Soci presenti, scelto dall’Assemblea. Il Segretario controlla la validità dell’Assemblea e delle sue delibere, e ne redige i verbali. Questi ultimi, per essere validi, dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

Art. 18 – Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. La votazione può avvenire per alzata di mano o con scheda segreta in casi di particolare delicatezza preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo o qualora questo tipo di votazione venga richiesto da almeno un terzo dei Soci presenti. In caso di votazione segreta, l’Assemblea nominerà seduta stante un Comitato di Scrutinio costituito da tre Soci.

Art. 19 – Ogni Socio non può rappresentare in Assemblea più di tre Soci che rilascino regolare delega. Nella votazione, il voto del Socio avrà valore di uno più tanti voti quanti sono i Soci deleganti.

Capo Secondo

Il Consiglio Direttivo

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo si compone al massimo di nove membri, eletti secondo le norme di cui al Titolo Terzo del presente Statuto. I Consiglieri eletti restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 21 – Al Consigliere deceduto, dimissionario o destituito durante un mandato, subentra il primo dei non eletti, salvo espressa rinuncia di quest’ultimo, e così di seguito. Il Consigliere subentrante in carica in seguito a decesso, dimissioni o destituzione del predecessore vi permane fino alla scadenza del periodo spettante di diritto al Consigliere sostituito.

Se per qualunque motivo non fosse possibile ripristinare il numero di nove Consiglieri, il Consiglio Direttivo, purché composto da almeno cinque membri, resterà in carica fino alla scadenza del mandato stesso. Se i Consiglieri in carica restassero in quattro o meno, il Presidente convocherà l’Assemblea Straordinaria per indire nuove elezioni.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione deve avvenire mediante  comunicazione scritta da recapitare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata. Tale comunicazione dovrà includere anche l’ordine del giorno.

Le delibere del Consiglio sono valide solamente se alla loro votazione prende parte la metà più uno dei Consiglieri, e sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità dei voti, quello espresso dal Presidente avrà valore doppio.

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri e le facoltà inerenti sia l’ordinaria che la straordinaria amministrazione del Circolo Allianz, eccettuate le incombenze che per Statuto sono demandate o riservate all’Assemblea o ad altri Organi.

Il Consiglio Direttivo, come tale:

a) redige il regolamento interno del Circolo con particolare riferimento alle norme di carattere amministrativo

b) elabora una previsione di spesa per l’esercizio annuale successivo

c) elabora il rendiconto economico consuntivo, che deve contenere le indicazioni di tutte le entrate e le spese relative ad un anno

d) elabora a fine mandato la relazione sull’attività svolta nell’arco di tempo del suo incarico

e) determina l’ammontare dei contributi associativi annuali

f) dirige e regola il funzionamento del Circolo e ne determina i programmi di attività nei limiti e nelle forme previste dallo Statuto e dal rendiconto economico finanziario

g) mantiene i contatti con gli Organi Rappresentativi dei Dipendenti e con le Direzioni delle Aziende del Gruppo al fine di valutare l’opportunità di programmare attività di comune interesse in spirito di reciproca collaborazione

h) interviene nei casi di comportamento non consono allo spirito associativo secondo le modalità previste dagli Articoli 10 e 11 del Titolo Primo

i) Rinvia le elezioni e rimane in carica in caso di fatti che impediscano un corretto svolgimento delle stesse, dandone comunicazione ai soci, e le indice appena possibile.

j) Non consente ai consiglieri di promuovere o patrocinare iniziative parallele a quelle del Circolo, se non autorizzati dal Consiglio stesso

Capo Terzo

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 24 – Il Presidente è Organo Esecutivo del Circolo Allianz. Viene eletto nella prima seduta di ogni nuovo Consiglio Direttivo da e tra i Consiglieri eletti, unitamente al Vicepresidente, al Segretario e all’Economo Cassiere.

Il Presidente rappresenta legalmente il Circolo Allianz, ed è responsabile del suo funzionamento e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Circolo stesso. Convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le sedute. Può, in caso di urgenza, assumere personalmente ogni opportuno provvedimento anche di normale competenza del Consiglio Direttivo, salvo convocare in proposito il Consiglio stesso entro 15 giorni.

Art. 25 – In caso di impedimento o di assenza temporanei, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente. Nel caso la carica di Presidente rimanesse definitivamente vacante, il Consiglio Direttivo si riunisce senza ritardo al fine di nominare il nuovo Presidente.

Capo Quarto

Il Segretario e l’Economo Cassiere

Art. 26 – Il Segretario è Organo Coordinatore del Circolo Allianz ed è incaricato della tenuta del Libro dei Soci, sovrintende l’Ufficio di Segreteria, provvede al disbrigo della corrispondenza e compila il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci.

Inoltre, il Segretario, tramite gli Addetti alla Segreteria, coordina le varie attività del Circolo.

Art. 27 – L’Economo Cassiere, Organo Amministrativo del Circolo Allianz, è responsabile dell’amministrazione, che deve essere da lui tenuta in conformità alla buona regola amministrativa e contabile. Compila i rendiconti economico finanziari elaborati nell’ambito del Consiglio Direttivo. Sovrintende alla riscossione delle entrate pertinenti il Circolo ed all’erogazione delle spese, curando che le delibere del Consiglio Direttivo siano strettamente osservate. Prende in consegna i beni del Circolo.

Capo Quinto

Il Collegio dei Sindaci

Art. 28 – Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, eletti secondo le norme riportate al Titolo Terzo del presente Statuto. Dura in carica tre anni, e tra i suoi membri i viene eletto il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare la contabilità, la cassa, nonché di esaminare e controllare il rendiconto economico finanziario.

Patrimonio

Art. 29 – Il patrimonio del Circolo Allianz è costituito:

a) dai contributi associativi individuali

b) dai contributi volontari delle Aziende del Gruppo

c) dai beni di proprietà del Circolo e dalle attività liquide dal medesimo detenuto

d) da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni, lasciti, elargizioni speciali ed atti di liberalità in genere.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 30 – Lo scioglimento del Circolo deve essere richiesto tramite un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. A tale Assemblea devono partecipare almeno due terzi dei Soci. Nel caso in cui tale numero non venga raggiunto, si procederà a consultazione referendaria, il cui esito sarà valido solo se esprimeranno il voto almeno due terzi dei Soci. In caso di scioglimento, l’importo che dovesse residuare dalla liquidazione, una volta estinte tutte le passività, va devoluto ad altra associazione con finalità analoghe a quelle del Circolo stesso, o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso tale importo deve essere ripartito tra i Soci, quale che sia la loro categoria di appartenenza.

TITOLO TERZO – ELEZIONI SOCIALI

E CONSUNTIVI DI FINE MANDATO

Capo primo

Norme elettorali generali

Art. 31 – Le Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci devono essere effettuate con voto segreto, e devono essere indette entro il 31 dicembre di ciascun triennio. Hanno diritto al voto indistintamente tutti i Soci maggiorenni che siano iscritti al Circolo da almeno tre mesi prima della data delle votazioni e che siano in regola con il versamento del contributo associativo.

Art. 32 – Come previsto dall’Art. 9 del Titolo Primo, le relative candidature possono essere presentate esclusivamente dai Soci maggiorenni: essi devono trovarsi nelle condizioni previste dall’Art. 4 del medesimo Titolo, essere iscritti ai Circolo da almeno un anno ed essere in regola con il contributo associativo.

Le candidature sono individuali; dopo la costituzione del Comitato Elettorale, queste devono essere presentate entro 20 giorni, con  dichiarazione autografa indirizzata al Presidente del Comitato stesso.

Art. 33 – I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci uscenti sono candidati di diritto, salvo esplicita rinuncia, costituita da dichiarazione autografa da indirizzare al Presidente del Comitato Elettorale entro 20 giorni dalla costituzione del Comitato stesso.

Art. 34 – La scheda di votazione deve essere di tipo unico e distribuita dal Comitato Elettorale.

Art. 35 – I reclami in materia elettorale devono essere presentati al Comitato Elettorale nei termini fissati dal Comitato stesso.

Art. 36 – Le operazioni elettorali dovranno essere esaurite, rese note e divenire esecutive nel termine complessivo di 80 giorni dalla costituzione del Comitato Elettorale stesso. Se il Comitato Elettorale dovesse, con provvedimento definitivo, invalidare le votazioni rendendo necessario il ripetersi delle stesse, le operazioni elettorali dovranno avere inizio entro un mese dal provvedimento.

Art. 37 – La lista dei candidati al Consiglio Direttivo è unica, e gli elettori potranno esprimere un numero massimo di cinque preferenze; la lista dei candidati al Collegio dei Sindaci è unica, e gli elettori potranno esprimere un numero massimo di due preferenze. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità tra due membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci uscenti, o tra due neocandidati, risulterà eletto il più anziano di età. In caso di parità tra un membro del Direttivo uscente o del Collegio dei Sindaci uscente e un neocandidato, verrà eletto il membro del Direttivo o del Collegio uscenti.

Capo Secondo

L’Assemblea Straordinaria ed il Comitato Elettorale

Art. 38 – il Presidente del Consiglio Direttivo uscente convoca in tempo utile il Consiglio stesso per elaborare nel suo ambito la relazione sull’attività svolta nell’arco di tempo del suo mandato. Il Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, convoca l’Assemblea Straordinaria con avviso ai Soci da esporre all’Albo della Sede Sociale e sul sito del Circolo Allianz; tale Assemblea deve riportare all’ordine del giorno le Elezioni, e ad essa viene presentata tale relazione.

Art. 39 – L’Assemblea Straordinaria è regolamentata dalle modalità di cui all’Art. 17 del Titolo Secondo, e:

a) ascolterà e discuterà la relazione elaborata ai sensi dell’Articolo precedente

b) costituirà il Comitato Elettorale

c) deciderà la data e la durata delle votazioni e le modalità di voto: se solo al Seggio principale, istituito in ogni caso, o con l’istituzione di più Seggi, per corrispondenza, telematiche o miste.

Art. 40 – Il Comitato Elettorale si compone di un numero dispari di persone, con un minimo di 7 membri effettivi più due supplenti, scelti tra i Soci maggiorenni, come previsto dall’Art. 9 del Titolo Primo, e procede alle operazioni per l’Elezione nel nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Sindaci. Non possono far parte del Comitato Elettorale i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci uscenti, nonché i candidati al rinnovo di tali cariche.

Art. 41 – Il Comitato Elettorale, riunito in prima convocazione per opera del membro effettivo più anziano di età entro cinque giorni dalla sua costituzione, procede in modo del tutto autonomo alla nomina del suo Presidente, del Vicepresidente – che ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento – e del Segretario, che restano in carica per tutto il tempo delle operazioni.

Il Presidente del Comitato Elettorale, nel prendere possesso del suo ufficio, comunica con autorizzazione scritta al Consiglio uscente di restare in carica per il disbrigo della i ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Solo nel caso di urgente ed improrogabile necessità sarà il Presidente del Comitato Elettorale – affiancato da due membri del Comitato stesso, uno scelto dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente e l’altro dal Presidente dei Collegio dei Sindaci uscente – a provvedere al disbrigo dell’amministrazione ordinaria e straordinaria.

Immediatamente dopo darà inizio alle operazioni elettorali.

Art. 42 – Il Comitato Elettorale:

a) comunica immediatamente ai Soci mediante affissione all’Albo della Sede Sociale e sul sito del Circolo Allianz data, durata e orari delle elezioni. Nella medesima comunicazione, segnala la procedura da seguire per presentare le candidature per la formazione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Sindaci.

b) controlla la regolarità delle candidature pervenute e dichiara invalidate le candidature che non risultino conformi alle disposizioni del presente Statuto

c) rende nota la lista dei candidati mediante affissione all’Albo della Sede Sociale e sul sito del Circolo Allianz

d) riceve gli eventuali reclami sull’eleggibilità dei candidati, che dovranno essere presentati con ricorso scritto, motivato e non anonimo al Presidente del Comitato Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione delle candidature; decide insindacabilmente in merito e omologa la lista dei candidati

e) Qualora la lista omologata risultasse composta da un massimo di nove a un minimo di cinque candidati al rinnovo del Consiglio Direttivo, il Comitato Elettorale è autorizzato a proclamare eletti gli stessi senza procedere alle votazioni, e così anche per i candidati al rinnovo del Collegio dei Sindaci, qualora la relativa lista omologata risultasse composta da tre candidati.

In questi casi, il Comitato Elettorale provvede direttamente a quanto previsto al punto m). Diversamente, rende note le liste omologate dei candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci sia mediante affissione all’Albo della Sede Sociale e pubblicazione sul sito del Circolo Allianz, che indicherà anche:

– le date delle operazioni di voto

– gli orari

– l’ubicazione della Sede del Seggio principale, aperto per tutta la durata delle votazioni, e degli eventuali altri Seggi

– le norme per l’esercizio del voto

che sono stati stabiliti dall’Assemblea Straordinaria, avendo cura che tra l’affissione all’Albo della Sede Sociale e la pubblicazione sul sito del Circolo Allianz della lista omologata ed il primo giorno di votazione trascorrano come minimo quindici giorni. Qualora l’Assemblea avesse deliberato per l’istituzione di più Seggi oltre al principale, dovrà rendere noti i giorni e gli orari nei quali sarà possibile votare in tali Seggi. Qualora la medesima avesse deliberato per le votazioni anche per corrispondenza, farà pervenire anche il materiale di voto agli aventi diritto, nel caso di voto telematico verranno comunicate le modalità e le istruzioni per il voto.

f) per tutte le modalità di voto, sorteggia, in presenza dei candidati che vorranno assistere, l’ordine di  presentazione dei nominativi dei candidati sulle schede di votazione

g) per le modalità di voto al seggio e per corrispondenza predispone che ciascuna scheda di votazione sia contrassegnata:

– con una matrice di esemplare unico, che verrà cambiata ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci

– dalle firme di due componenti del Comitato Elettorale

per quanto concerne il voto telematico verranno comunicate le modalità e le istruzioni, le operazioni di voto potranno essere effettuate utilizzando una piattaforma on-line

h) conta le schede di votazione così vidimate, che non devono superare il 5% del totale dei Soci, e ne annota il numero su apposito verbale, sul quale, a votazioni ultimate, registrerà il numero di quelle effettivamente utilizzate per le elezioni e specificherà anche come siano state utilizzate.

i) sovrintende al Seggio o ai Seggi e al regolare svolgimento delle elezioni

j) procede alla spunta dei votanti e al successivo spoglio delle schede

m) redige il verbale e comunica i risultati delle elezioni

Capo Terzo

Le Operazioni di Voto

Art. 43 – Le operazioni di voto si potranno svolgere direttamente al Seggio principale, ai Seggi, per corrispondenza oppure telematiche, in base a quanto deciso dall’Assemblea Straordinaria.

Art. 44 – La scheda di votazione conterrà l’elenco dei candidati al Consiglio Direttivo e l’elenco dei candidati al Collegio dei Sindaci; ambedue le parti della scheda riporteranno le rispettive liste dei nominativi nell’ordine decretato per sorteggio a cura del Comitato Elettorale.

Art. 45 – L’elettore esprimerà il voto apponendo una croce a penna a fianco dei nomi dei candidati ai quali intende dare la preferenza, nel numero massimo di 5 voti per il Consiglio Direttivo e di 2 per il Collegio dei Sindaci. Qualora l’elettore esprima un numero di preferenze superiore a quelle ammesse, la scheda si riterrà nulla per intero, o con riferimento alla sola parte relativa al Consiglio Direttivo, o con riferimento alla sola parte relativa al Collegio dei Sindaci, a seconda che le preferenze eccedenti riguardino rispettivamente ambo gli Organi eleggendi, o il solo Consiglio Direttivo, o il solo Collegio dei Sindaci. Nel caso in cui il voto non venisse apposto in modo chiaro, il Comitato Elettorale assegnerà le preferenze sulla base dell’interpretazione della volontà dell’elettore, condivisa da almeno due terzi dei suoi membri. Ove risulti impossibile risalire alla volontà dell’elettore, la scheda si riterrà nulla.

Art. 46 – Nel caso di votazioni esclusivamente al Seggio principale o ai Seggi, le schede saranno consegnate ai Soci aventi diritto al voto direttamente via via che affluiscono al Seggio Elettorale. Dopo aver votato, l’elettore deporrà nell’urna la scheda di votazione. Gli scrutatori prenderanno nota sugli appositi registri che l’elettore ha esercitato il suo diritto al voto. In caso di errore, e qualora la scheda errata non sia ancora stata deposta nell’urna, l’elettore può richiedere una nuova scheda, previo annullamento in sua presenza della precedente da parte dei rappresentanti del Comitato Elettorale.

Art. 47 – Nel caso di votazioni anche per corrispondenza, il Comitato Elettorale farà pervenire in tempo utile ad ogni elettore il materiale di voto così composto:

1) la comunicazione riportante le date, le modalità di voto e la lista dei candidati

2) la busta di trasmissione preaffrancata che riporterà all’esterno l’indirizzo del Comitato Elettorale, e al suo interno nome ed indirizzo dell’Elettore. Tale busta, in cui nome ed indirizzo dell’Elettore sono necessari per la successiva spunta, servirà per contenere la busta anonima chiusa, in cui sarà introdotta a sua volta la scheda di voto; la busta di trasmissione, chiusa, verrà rispedita al Comitato Elettorale. In sua mancanza, il voto verrà annullato.

3) la busta anonima nella quale deve essere inserita la scheda dopo aver votato, affinché non possa essere stabilita alcuna relazione tra scheda ed elettore

4) la scheda di votazione vidimata come da Art. 42

Il materiale utilizzato per votare dev’essere quello originale inviato, pena l’annullamento del voto. Le schede di votazione restituite in modo diverso da come sopra indicato saranno annullate.

All’arrivo delle buste di trasmissione, il Comitato Elettorale le deporrà integre e senza aprirle nell’urna. Al termine delle votazioni, le aprirà per procedere alla spunta di coloro che hanno esercitato il diritto al voto. Le buste anonime in esse contenute saranno via via introdotte nell’urna, senza essere aperte, per continuare a mantenere l’anonimato del voto. Infine, dalle buste anonime saranno estratte le schede, e si procederà allo spoglio. E’ data facoltà all’elettore anche di recarsi direttamente al Seggio principale e deporre la scheda personalmente nell’urna. Qualora, alla spunta delle buste di trasmissione, si riscontrasse che lo stesso elettore ha votato anche di persona al Seggio, la relativa busta sarà annullata, a favore del voto espresso direttamente al Seggio.

Art. 48 – A votazione ultimata, il Comitato Elettorale dopo aver provveduto allo spoglio delle schede, redigerà l’apposito verbale e, attraverso il suo Presidente, comunicherà i risultati ufficiali a tutti i Soci mediante affissione all’Albo della Sede Sociale e sul sito del Circolo Allianz. Gli eventuali reclami sulle operazioni di voto, che dovranno essere presentati con ricorso scritto, motivato e non anonimo al Presidente del Comitato Elettorale, dovranno pervenire entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati delle Elezioni, ed il Comitato Elettorale deciderà insindacabilmente in merito. Trascorsi cinque giorni, convocherà ambedue i Consigli ed i Collegi, ed inviterà il Consigliere neoeletto più anziano di età ad indire la prima convocazione del nuovo Consiglio Direttivo, per espletare quanto stabilito dall’Art. 24.

Art. 49 – Le operazioni di voto ed il loro risultato saranno validi qualunque sia stato il numero dei votanti. Il  materiale di voto dovrà essere conservato per tre anni dal termine delle votazioni.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONE FINALE

Art. 50 – Il presente Statuto sostituisce il precedente, abroga ogni precedente regolamento, prassi e consuetudine, e diventa esecutivo ad avvenuta approvazione dell’Assemblea dei Soci.